Dal sito del Dipartimento pari opportunità.
Per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza e stalking 1522, in grado di mettere in collegamento diretto le vittime con le questure, offrendo anche supporto psicologico e giuridico.
Numero di pubblica utilità 1522 e Rete Nazionale Antiviolenza
Altro materiale informativo è disponibile sul sito dell’osservatorio nazionale stalkink.
Art. 612-bis Atti persecutori
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.
La via per uscire dallo stalking è piena di meccanismi subdoli che riportano al punto di partenza.
Intanto partiamo dal 1° punto: qualsiasi relazione umana può iniziare e finire e, sebbene i motivi per la chisura possano essere nascosti, futili, non condivisi stc., nessuno dei due partecipanti, quando il desiderio di vicinanza non è reciproco, può rivendicare niente; esiste la fiducia ben perchè esiste il rischio; non si può in nessun modo essere padroni della vita di un altro individuo. Continua a leggere
La “sindrome del molestatore assillante” rimanda ad una patologia della comunicazione e della relazione che pone al centro del quadro sintomatico la relazione molestatore-vittima. Alla fine di una relazione, è normale sentirsi particolarmente depressi e turbati, e si cerca in ogni modo di recuperare il rapporto affettivo. Però, dopo alcuni vani tentativi di riavvicinamento, ed in un tempo relativamente breve, di solito si riesce ad accettare che la storia è finita e che l’altro non è più interessato. Comportamenti insistenti alla ricerca dell’altro, nonostante i rifiuti manifesti, possono configurare comportamenti molesti e persecutori. Continua a leggere