La legge del 23 Aprile 2009 n 38 prevede che nel caso in cui non sia già stata sporta querela e nel caso non siano stati compiuti reati procedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
Per stalking intendiamo tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di sé stessa.
Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.
Linee guida essenziali per la compilazione del modello di richiesta
1) E’ necessario che la narrazione dei fatti sia scritta in maniera chiara e con una successione logica degli eventi, mettendo in risalto le eventuali relazioni coniugali, o affettive in genere, che sono intercorse con lo stalker.
2) E’ importante citare eventuali testimoni che possano riferire in merito ai fatti accaduti, su richiesta dell’autorità di P.S. in caso dell’ammonimento e poi dinanzi al giudice se si decide di sporgere querela.
3) E’ importante documentare lo stato d’ansia e paura. Ciò è possibile con un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso di un ospedale, al quale si può ricorrere in seguito ad uno stato ansioso derivato dalla paura determinata da un incontro sgradevole con lo stalker.
4) E’ necessario allegare alla richiesta tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici, lettere, copia di sporadici sms ecc.), che sia idonea a documentare l’attività di stalking e le sue conseguenze sul piano psicofisico.
5) Per procedere all’ammonimento non devono essere stati perpetrati dei reati, connessi con l’art. 612 bis c.p., che siano procedibili d’ufficio. La narrazione dinanzi ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria di reati procedibili d’ufficio, infatti, comporterebbe automaticamente la denuncia nei confronti dello stalker, indipendentemente dalla volontà dell’esponente
Elenco dei più comuni reati che, connessi con l’art. 612 bis c.p., comportano la procedibilità d’ufficio (Scarica il PDF degli articoli del codice penale)
Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.
Violenza privata (art. 610 c.p.).
Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa. E’ questo il caso dello stalker che impedisce alla vittima di uscire od entrare in garage ostacolando la manovra con la sua autovettura, oppure lo stalker che costringe la vittima a fermarsi mentre sta camminando per strada.
Minaccia (art. 612/2° c.p.).
E’ il caso delle minacce perpetrate in forma grave previste dall’art. 612/2° c.p., quindi minacce di morte oppure perpetrate con armi, da persona travisata, con scritto anonimo, in maniera simbolica, da più persone riunite o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Danneggiamento (art. 635/2° n°1 e n° 3).
E’ il caso del danneggiamento perpetrato con violenza alla persona o con minaccia (n° 1), oppure su cose esposte alla pubblica fede (n° 3), quale può essere il danneggiamento dell’auto lasciata parcheggiata lungo la pubblica via.
Fonte: http://www.socialbenefit.it/sono-una-vittima-di-stalking-come-si-compila-la-diffida_do149.aspx